Ordinanza di regolamentazione del livello idrometrico del Lago di Bracciano

Visto che ho faticato un po’ per trovare su Google il testo dell’ordinanza con cui la Regione ha di fatto obbligato ACEA a sospendere le captazioni sul lago di Bracciano, ve la riporto qui di seguito in formato testuale e come allegato in PDF.

Ordinanza in PDF

Regione Lazio – sospensione captazioni lago Bracciano (Clicca qui)

Testo dell’Ordinanza di azzeramento del prelievo sul lago di BraccianoOrdinanza Regione Lazio Sospensione Captazioni lago BraccianoREGIONE LAZIO REGISTRO UFFICIALE U.0375916.20-07-2017

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI

OGGETTO: R.D. n. 726 del 01.12.1895 (regime e polizia dei laghi pubblici).

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DEL LIVELLO IDROMETRICO DEL LAGO DI BRACCIANO.

Il sottoscritto Direttore:

PREMESSO: che in data 06.05.2015 veniva sottoscritto un Protocollo d’Intesa, poi rinnovato in data 27.04.2017, per ulteriori due anni, denominato “Progetto SMALL” (sistema di Monitoraggio Ambientale dei Livelli dei Lago) tra la Regione Lazio, Consorzio Lago Bracciano, Comuni dì Anguillara Sabazia, Bracciano, Trevignano Romano, Città Metropolitana di Roma Capitale, Ente Parco di Bracciano e Martignano, Società Acea ATO 2 S.p.A. e Hydra Ricerche s.n.c., inerente la regimazione dei livelli idrici del lago di Bracciano, finalizzato alla tutela del territorio ed ai provvedimenti necessari per la definizione delle variazioni dei livelli minimi e massimi. L’art. 7 (sette) del Protocollo, ultimo comma, ha stabilito che la quota di riferimento dello sfioro del lago nel fiume Arrone, è fissata in metri 163,04 s.l.m. (c.d. zero idrometrico) per il lago di Bracciano.

PREMESSO: che il lago di Bracciano, con estensione di 57,5 kmq e profondità media valutata nell’ordine di circa 162,50 metri, è sempre stato impiegato per l’approvvigionamento di acque per la città di Roma.

PREMESSO: che il lago di Bracciano contiene una soglia di sfioramento all’incile, verosimilmente realizzata nell’anno 1787, la quale contraddistingue la linea di confine con il fiume Arrone, unico emissario drenante del lago.

ATTESO: che il Ministero dei Lavori Pubblici – di concerto con il Ministro delle Finanze – con Decreto n. 1170 del 19.06.1990, con disciplinare n. 12234 di repertorio, sottoscritto in data 26 giugno 1989, ha concesso il prelievo delle acque dal Lago di Bracciano.

CONSIDERATO: che con il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1170/1990 è stato concesso all’Azienda Comunale Elettricità Acque — ACEA, di derivare dal lago di Bracciano per usi potabili, moduli medi II (LI00 litri al secondo), con un valore massimo, in casi eccezionali, di moduli 50 (ovvero 5.000 litri al secondo), assicurando in tali casi, il mantenimento delle escursioni del livello del lago nell’ambito di quelle naturali, subordinandola all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare Rep. n. 12234 del 16.06.1989, che faceva proprie tutte le prescrizioni indicate nei vari atti endoprocedimentali dell’autorizzazione.

VISTO: in particolare quanto previsto della Relazione Generale del Progetto del Nuovo Acquedotto del lago di Bracciano, parte integrante del Progetto “Nuovo acquedotto del Lago di Bracciano” redatto dell’Azienda Comunale Elettricità ed Acque, oggi Acea S.p.a., nell’Aprile del 1984, atti richiamati e fatti propri dal Disciplinare di Concessione Rep. n. 12234 del 16.06.1989.

CONSIDERATO: che la suddetta Relazione Generale, disponeva (pag. 39 lettera b) il livello idrometrico minimo concesso per le captazioni fissandolo a m. 161,90 s.l.m., prescrivendo: “verranno inserite le saracinesche di apertura e chiusura ed un sifone idraulico che provveda a disinnescare automaticamente le condotte, non appena il livello dell’acqua scende sotto la quota minima di m 161,90”.

ATTESO: che il richiamato Protocollo d’intesa, sottoscritto in data 6.05.2015, stabiliva la quota di riferimento nella soglia di sfioro nel fiume Arrone in m. 163,04 s.l.m..

VISTA: la nota dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile Centro Funzionale Regionale del 19.07.2017 di trasmissione del diagramma dei livelli del lago di Bracciano registrati dalla stazione di proprietà dell’ACEA in località Castello Vici, relativi al periodo 11-19 luglio u.s..

CONSIDERATO: che la differenza fra lo zero idrometrico stabilito nel Protocollo d’intesa ed il livello minimo concesso per le captazioni pari a 161,90 s.l.m. è pari a – 1,14 metri.

CONSIDERATO: altresì che i Sindaci dei Comuni dì Trevignano Romano, Anguìllara Sabazia e Bracciano, il Presidente de! Parco Naturale regionale di Bracciano e Martignano e il Presidente del Consorzio di navigazione del Lago di Bracciano, hanno intimato la Regione con nota prot. n. 363636 del 14 luglio 2017, ad intervenire per impedire un ulteriore abbassamento del livello oltre m. 0,36.

CONSIDERATO: che tale decremento negativo è dovuto essenzialmente al prelievo per l’approvvigionamento idropotabile, all’evaporazione – particolarmente intensa in relazione alla alta temperatura preesistente – ed alla perdurante assenza di precipitazioni.

CONSIDERATO: che la Società Acea ATO 2 S.p.a. ha violato le prescrizioni di cui all’art. 2 – ultimo periodo – ed art. 3, del disciplinare di concessione Rep. n. 12234 del 16.06.1989, continuando a captare l’acqua sebbene la quota minima, prevista nella Relazione Generale, pag. 39 lettera b), parte integrante e sostanziale del Disciplinare medesimo, sia stata raggiunta.

CONSIDERATO: che il prelievo delle acque del lago può comportare l’avvio di una fase di decadimento ambientale e paesaggistico con danni irreversibili all’ecosistema lacuale.

VISTO: il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00I 16 del 05 luglio 2017 con cui è stato proclamato “lo stato di calamità naturale “per l’intero territorio della Regione Lazio, a causa della grave crisi idrica determinatasi per l’assenza di precipitazioni meteorologiche e in conseguenza della generalizzata difficoltà di approvvigionamento da parte dei Comuni.

RAVVISATO: che il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 (Norme in materia ambientale), all’art. 152 (Poteri di controllo e sostitutivi) al comma 2) sancisce che ”nell’ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l’ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l’ente di governo dell’ambito interviene tempestivamente per garantire l’adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando l’inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalità a suo corico, nonché il potere di risoluzione e di revoca,
l’ente di governo dell’ambito, previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici”.

CONSIDERATO: che con determinazione regionale n. G08875 del 22 giugno 2017 si è concesso un ulteriore prelievo straordinario e limitato al 31 dicembre 2017, pari a 190 l/sec max., dalla sorgente del Pertuso, per riequilibrare la carenza da altre sorgenti afferenti acqua potabile agli acquedotti del Simbrivio e della Doganella, a servizio di oltre 40 Comuni della zona sud – est di Roma Capitale e di Consorzi acquedottistici.

CONSIDERATO: che con tale maggiore apporto si potrà conseguentemente diminuire il prelievo dal lago di Bracciano, mediante compensazioni di rete.

CONSIDERATO: che la Società Acea ATO 2 S.p.A.. ha rappresentato, nelle riunioni tenutesi presso l’Assessorato Regionale Infrastrutture, Politiche Abitative ed Enti Locali, in data 7 luglio 2017 ed in data 20 luglio 2017 in presenza degli Enti, Organismi ed Associazioni direttamente interessate al bacino del Lago di Bracciano, che l’incidenza del prelievo idropotabile dal Lago di Bracciano rappresenta solo l’otto percento circa (8%) del fabbisogno complessivo per Roma Capitale, annunciando altresì la redazione e la trasmissione di un apposito Piano che fissasse la percentuale di riduzione e di prelievo dal lago di Bracciano.

CONSIDERATO: che alla data odierna non è pervenuto da parte di Acea ATO 2 S.p.a nessun Piano che preveda la riduzione del prelievo diretto dal Lago di Bracciano.

ATTESO: altresì che, nella riunione del 20 luglio 2017, la Soc. Acea ATO 2 S.p.a. ha affermato di poter intervenire sugli impianti e sulle reti per il recupero di perdite e dispersioni della risorsa per un conseguente recupero ai fini idropotabili.

ATTESO: inoltre che un ulteriore e progressivo abbassamento del livello idrometrico del lago di Bracciano, stante l’assenza di continua rigenerazione, determinerebbe l’abbassamento delle capacità auto depurative, con progressivo deperimento della qualità delle acque del lago e conseguente danno irreversibile all’ecosistema lacustre.

CONSIDERATO: altresì che l’innescarsi di tali fenomeni determinerebbe sia il depauperamento del bene che il venir meno della disponibilità della fonte idropotabile.

RITENUTO NECESSARIO: adottare in via d’urgenza ogni provvedimento idoneo a ristabilire, tutelare e salvaguardare il livello naturale delle acque del lago e la loro qualità.

CONSIDERATA: l’esigenza, in via prudenziale, di non privare immediatamente la popolazione dell’acqua fornita da Soc. Acea ATO 2 e di garantire il tempo necessario per procedere a forme compensative di prelievo.

RITENUTO: infine di dover ordinare alla Soc. Acea ATO 2 S.p.a. di azzerare ogni prelievo della risorsa idrica dal Bacino del Lago di Bracciano, entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 28 luglio p.v.

CONSIDERATO: che, per quanto rappresentato in narrativa sussistono condizioni di necessità ed urgenza.

VISTI:

  • l’art. 378 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 Allegato F.
  • il R.D. n. 726 del 01.12.1895 (regime e polizia dei laghi pubblici).
  • Il R.D. 25 luglio 1904, n. 523.
  • Il R.D. 19 novembre 1921, n. 1688, con il quale le attribuzioni demandate ai Prefetti dal predetto art. 378 sono state deferite agli Ingegneri Capi degli Uffici del Genio Civile.
  • il R.D, n. 1775 del I l.l2.1933.
  • il R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669.
  • il D.Lvo 31 marzo 1998, n. 112.
  • la L.R. I I dicembre 1998, n. 53.
  • la Delibera n. 5079 del 12.10.1999.
  • la Delibera n. 63 del 29.01.2010.

ORDINA

Alla Acea ATO 2 S.p.a., nella persona del legale rappresentante pro – tempore:

  • Di azzerare ogni prelievo della risorsa idrica dal Bacino del Lago di Bracciano, entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 28 luglio p.v., onde consentire il ripristino del livello naturale delle acque del lago e della loro qualità.
  • Di trasmettere alla Direzione regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti all’indirizzo Pec : [email protected], i dati giornalieri del livello idrometrico del Lago di Bracciano.

INFORMA

che qualora I’Acea ATO 2 S.p.a., nella persona del legale rappresentante pro – tempore, non ottemperi nei modi e termini a quanto sopra impartito, sarà deferito all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del codice penale.

Il mancato adempimento a quanto sopra richiesto potrà, in caso di danni a cose o persone, comportare l’assunzione da parte di Acea ATO 2 S.p.a., di ogni responsabilità civile e penale.

La presente ordinanza ha validità fino al 31 dicembre 2017.

A norma dell’art. 3 – comma 4 della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso amministrativo ordinario presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, art. 143, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione dello stesso.

Il ricorso non sospende l’esecutorietà del presente provvedimento, salvo che la sospensione stessa non venga espressamente accordata dall’Autorità competente.

L’interessato potrà esercitare il diritto di accesso ex Legge 241/90 relativamente agli atti afferenti il procedimento presso l’Area Concessioni della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, con salvaguardia del diritto di presentare memorie scritte e documenti e con discendente obbligo di valutazione da parte dell’Amministrazione ove gli stessi risultino pertinenti all’oggetto del procedimento.

La presente Ordinanza, inoltre, viene trasmessa, per opportuna conoscenza, agli Uffici, Enti ed Autorità competenti.

 

Il Direttore Generale

Ing. Mauro Lasagna

Questa ordinanza può davvero salvaguardare i livelli del lago di Bracciano?

Questa ordinanza della Regione va bene? Diciamo: “bene, ma non benissimo”.

  • Innanzi tutto mi pare sia appellabile e quindi potrebbe scatenare un braccio di ferro con ACEA che sta già facendo terrorismo mediatico tramite le dichiarazioni dell presindente di ATO2, Paolo Saccani. E, si sa, in questi ultimi periodi il T.A.R. ha ribaltato come voleva (a volte anche a cavolo) le decisioni di qualsiasi ente…
  • Inoltre chi controlla che ACEA sospenderà effettivamente le captazioni? Chi controlla il controllore dunque?
  • Perché ci si ferma al 31 dicembre? Se continuasse a non piovere, dubito che per quella data i livelli del lago torneranno a valori normali.

Però va detto che almeno questa ordinanza ha fermato la condotta del gestore della rete idrica che dovrà in altri modi, magari anche più lungimiranti, approvigionare la Capitale e buona parte della provincia.

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