Jobs Act: la riforma del lavoro secondo Renzi

Jobs Act: il Ministro del lavoro Giuliano PolettiDa qualche giorno sento parlare ovunque della riforma del lavoro, del jobs act, che il Governo guidato da Matteo Renzi starebbe per varare. Ho deciso quindi, visto l’argomento particolarmente impattante anche per me, di metterci la testa dentro e di cercare di capirne qualcosa di più. Per questo ho deciso di scrivere queste righe sperando che possano essere d’aiuto per me e per tutti coloro che le leggeranno.

Prima cosa da dire: la riforma del lavoro, aka “Jobs Act”, viene dal lavoro di Giuliano Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

in Commissione Lavoro del Senato, il giorno 19 settembre 2014, è stato approvato il DDL Delega Lavoro con le modifiche richieste sui contratti, sui licenziamenti (leggasi art.18), etc. La modifica più importante è stata apportata all’articolo 4 del Jobs Act. Più nello specifico il Governo ha presentato un emendamento, poi approvato, che ha modificato il resto del DDL Delega Lavoro (Jobs Act). Queste le modifiche principali:

Potenziale modifica art.18

il testo originario dell’art.4 del Jobs Act recitava: “l’introduzione, eventualmente in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali espressamente volte a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti”; il nuovo emendato: “previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio”.

La differenza balza subito all’occhio del lettore. Le tutele crescenti prima erano previste solo per chi entrava nel mondo del lavoro, mentre il testo emendato prevede che si estendano a tutti i contratti di assunzione; quindi anche a coloro che da disoccupati firmeranno un nuovo contratto.
Teoricamente, quindi, qualunque nuovo contratto potrebbe non essere coperto dall’obbligo di reintegro (dopo licenziamento, causa di lavoro e sentenza del giudice del lavoro favorevole al lavoratore) per un periodo di tempo pre-determinato (3 anni?) ma verrebbe invece coperto da un’indennità che crescerebbe con l’anzianità di servizio.

Parte del PD avrebbe voluto che questa norma fosse riferita solo ai giovani in cerca del primo impiego.

Possibilità di demansionamento del lavoratore

Il Governo ha modificato anche la parte relativa alle mansioni del lavoratore (vedi comma 1): l’azienda potrà modificare le mansioni di un dipendente. Potrà anche essere ammesso il demansionamento che oggi è vietato dall’articolo 2103 c.c.: “revisione della disciplina delle mansioni, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita, prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento

Controllo a distanza del lavoratore

sempre l’articolo 4 del Jobs Act, alla lettera c, prevede che si possano revisionare i controlli a distanza “tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore“.
Si apre quindi all’utilizzo di tecnologie volte al controllo a distanza ma sempre rispettando la dignità e la riservatezza.

Salario minimo

Cambia con l’inserimento di un salario orario minimo sia per i dipendenti sia per i Co.co.co. Si applicherebbe comunque solo a settori non già regolati da CCNL.

Questi i cambiamenti all’art.4 del Jobs Act introdotti dall’emendamento del Governo di Matteo Renzi.

Altre novità introdotte dal Jobs Act rispetto ad oggi

Sono previsti rispetto ad oggi ulteriori cambiamenti su diversi aspetti:

Contratto unico

Come dicevo prima, verrà introdotto un contratto unico e indeterminato a tutele crescenti, eventualmente in via sperimentale,  per tutte le nuove assunzioni  (compreso il reinserimento di un disoccupato) e non più solo al primo impiego.

Riforma dei contratti

Verranno riformati tutti i contratti di lavoro. l’art.4 prima recitava: “misure per il riordino e la semplificazione delle tipologie contrattuali esistenti”; ora invece si lavorerà ad “un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro”.

Ammortizzatori sociali

I contratti di solidarietà potranno ora essere usati anche dalle imprese sotto i 15 dipendenti e non solo per difendere i livelli occupazionali in momenti di crisi ma anche per creare nuovi posti di lavoro. Il datore di lavoro avrà una riduzione del 35% dei contributi previdenziali per l’orario ridotto di oltre il 20%. Anche per apprendistato e formazione sono state inserite alcune modifiche rispetto alla precedente normativa: il tetto del 20% riguarda anche gli apprendisti e diminuiscono gli obblighi di stabilizzazione che valgono solo per le aziende con più di 50 dipendenti.

Welfare

Innovazioni in tema di conciliazione dei tempi di vita e lavoro: possibilità di cedere i giorni di ferie non goduti ai colleghi per casi particolari, tipo: cura dei figli minori in particolari condizioni di salute. sono state poi introdotte regole più semplici per aumentare l’efficacia delle norme contro le dimissioni in bianco.

Politiche attive

Verranno introdotti particolari meccanismi premianti per le agenzia per l’impiego, sia private che pubbliche, che dovrebbero favorire nell’intenzione del Governo i disoccupati con dei particolari contratti di ricollocamento.

Considerazioni personali

Ora, il 23 settembre per la precisione, il DDL approderà alla Camera. Si preannunciano fuochi d’artificio ed una discussione accesissima che, per inciso, è già cominciata da qualche giorno fuori dall’aula: stampa, TV, strada. Se ne parla praticamente ovunque! I sindacati, in particolare la CGIL di Susanna Camusso, minacciano lo sciopero generale; una fronda interna del PD, capitanata da Bersani, non vuole che l’art.18 venga toccato; SEL e M5S hanno abbandonato la Commissione Lavoro per protestare contro l’emendamento del Governo; Forza Italia si è astenuta; Rete Imprese per L’Italia vorrebbe maggiore incisività sulla riforma delle agenzie per il collocamento.

Insomma, di carne al fuoco ce n’è tanta, forse anche troppa!

Secondo me il focus della discussione non dovrebbe essere la difesa strenua dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (obbligo di reintegro del lavoratore licenziato senza giusta causa) che andrebbe, in definitiva, ad essere eliminato solo per i nuovi contratti e solo per i primi 3 anni. Onestamente non mi pare questa “enormità”.

Anche la possibilità di demansionamento è ormai necessaria per ridurre le spesse in buona parte della P.A. e nelle partecipate dove ci sono quasi più dirigenti che operativi (chissa perché?). Come a dire: “la medicina è amara ma il paziente ne ha bisogno”. Speriamo che si faccia in modo che non si possa abusare della norma a piacimento.

Per il resto non trovo cambiamenti così negativi, anzi! Io credo che addirittura con il Jobs Act si sarebbe dovuto cominciare a pensare con più coraggio e determinazione ad una riforma organica di tutti gli ammortizzatori sociali, anche dell’anacronistica C.I.G. (Cassa Integrazione). Infatti sono per un deciso potenziamento delle politiche di ricollocamento con corresponsione di parte dell’ultimo salario fino al reimpiego. Alla fine non credo che ci verrebbe a costare di più dell’attuale “baracca”.

Voi che ne pensate?

Il diritto al lavoro possibile. La riforma del sistema di gestione amministrativa del mercato del lavoro ed i nuovi servizi per l’impiego in Italia (Politiche del lavoro. Studi e ricerche)

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