La Città Metropolitana di Roma Capitale: rivoluzione positiva?

Città Metropolitana Roma CapitaleUltimamente, anche se sempre di meno di quanto si dovrebbe, si sente un gran parlare di Città Metropolitana e dell’impatto che la Città Metropolitana di Roma Capitale potrebbe avrebbe sui nostri territori, sulle nostre vite di tutti i giorni.

Cominciamo subito col dire

Cos’è la città metropolitana

Con città metropolitana si indica in generale una ampia area urbanizzata e densamente popolata, costituita da un centro, la città principale, e da una serie di aggregati urbani e di insediamenti produttivi che si relazionano in maniera intensa e permenente con il centro. Il rapporto con la città principale permette di sviluppare anche rapporti secondari tra le realtà urbane e produttive che vi “ruotano” attorno, con il rafforzamento di specializzazioni e complementarietà.

Un po’ di storia

L’idea della città metropolitana è tutt’altro che nuova per il nostro paese, anche se non ha mai ricevuto piena operatività. Se ne parla dal 1990, quando la L. n. 142 introdusse per la prima volta due livelli per l’amministrazione locale: la città metropolitana e i comuni. Seguirono anni di tentivi di velocizzare il processo di formazione delle città metropolitane e di assegnar loro effettive potestà  (L. n. 436 del 1993, L. n. 265 del 1999), senza però riuscire a raggiungere risultati concreti. Si giunge così quasi ai giorni nostri, con le previsioni sulle Città Metropolitane della L. 42 del 2009 abrogate dalla spending review del Governo “Monti”  (L. n. 135 del 2012) che, contestualmente, sostituiva, a partire dal 1° Gennaio 2014, dieci Province con altrettante Città Metropolitane. La sentenza della Corte Costituzionale n. 220 del 2013 ha fatto poi decadere le previsioni di questa parte della spending review. Il lungo e dubbioso rapporto dell’Italia con le Città Metropolitane, inziato nel 1990, ha il suo atto più recente nel Ddl presentato il 20 Agosto del 2013 dal Governo “Letta” (cosiddetta riforma “Delrio”) e trasformato nella L. n. 56 ad inizio Aprile 2014 (uno dei primi interventi el Governo Renzi).

Le Funzioni della Città Metropolitana

Secondo la nuova legge, le città metropolitane perseguono le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee (comma 2, articolo 1). Inoltre, a partire dal 1° Gennaio 2015 subentreranno alle omonime Province, rilevandone tutte le funzioni. In particolare, dovranno (comma 44, articolo 1): adottare e aggiornare il piano strategico metropolitano; curare la pianificazione territoriale in termini di infrastrutture, reti di servizi e comunicazioni; sviluppare gestioni coordinate dei servizi pubblici; sviluppare sistemi e strutture per la mobilità e la viabilità, coordinando la pianificazione urbanistica; promuovere lo sviluppo economico e sociale; sviluppare sistemi di informatizzazione e digitalizzazione.

Quali sono gli organi di governo della Città Metropolitana?

  1. IL SINDACO:
    di diritto il Sindaco del comune capoluogo
  2. IL CONSIGLIO METROPOLITANO:
    Composto da 24 consiglieri
  3. LA CONFERENZA METROPOLITANA:
    Composta dai sindaci dei comuni della città metropolitana
    N.B.: non è prevista la giunta ma solo l’eventuale nomina di un vicesindaco e di consiglieri delegati in base al principio di collegialità. Gli incarichi sono svolti a titolo gratuito

 Quali le loro peculiarità?

  1. IL SINDACO METROPOLITANO
    è di diritto il sindaco del comune capoluogo (salvo che lo Statuto non preveda l’elezione diretta);
    ha la rappresentanza dell’ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti;
    può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, che esercita le funzioni del sindaco in caso di impedimento e resta in carica fino all’insediamento del nuovo sindaco qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica perché non più sindaco del proprio comune;
    può assegnare deleghe al vicesindaco e, nei casi e nei limiti previsti dallo statuto, a consiglieri metropolitani nel rispetto del principio di collegialità.
  2. IL CONSIGLIO METROPOLITANO
    è composto dal sindaco metropolitano e da 24 consiglieri
    è l’organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano;
    ha potere di proposta sullo statuto e sulle sue modifiche e poteri decisori finali per l’approvazione del bilancio.
  3. LA CONFERENZA METROPOLITANA
    è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e presiede, e dai sindaci dei comuni della città metropolitana;
    è competente per l’approvazione dello statuto e ha potere consultivo per l’approvazione dei bilanci;
    lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi e consultivi.

Il Sistema Elettorale e la forma di governo

Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano possono essere formati
con 2 modalità diverse la cui scelta è demandata allo Statuto:

  1. Costituzione automatica di entrambi gli organi. Il sindaco del comune capoluogo è
    automaticamente il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano è composto dal
    sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri, fissato dalla legge, variabile in
    base alla popolazione. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri
    comunali dei comuni della città metropolitana e sono eleggibili i sindaci e i consiglieri
    comunali in carica. Il sistema elettorale prevede una divisione del territorio in fasce
    demografiche omogenee e con l’assegnazione di un voto ponderato che fa sì che
    nessuna fascia possa rappresentare più del 35% della popolazione complessiva e
    che un solo comune possa essere rappresentato oltre il 45% della popolazione
    stessa.
  2. Elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio metropolitano
    definita dallo Statuto, previa approvazione della legge statale sul sistema elettorale e
    previa articolazione del comune capoluogo in più comuni secondo una complessa
    procedura delineata dal disegno di legge, che prevede la proposta del comune
    capoluogo, un referendum tra i cittadini della città metropolitana e l’approvazione di
    una legge regionale. Nelle città metropolitane con popolazione superiore a 3 milioni di
    abitanti, in alternativa a questa procedura, è necessario che lo statuto preveda la
    costituzione di zone omogenee e che il comune capoluogo abbia ripartito il territorio
    in zone dotate di autonomia amministrativa in coerenza con lo statuto della città
    metropolitana.

Lo Statuto

Stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, comprese le attribuzioni e le competenze degli organi, nonché:

  • regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell’azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
  • disciplina i rapporti tra i comuni e la città metropolitana per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione, i comuni possono avvalersi di strutture della città metropolitana e possono delegare l’esercizio di funzioni alla città metropolitana e viceversa;
  • può prevedere la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento con la città metropolitana; a tal fine è necessaria la proposta o comunque l’intesa con la regione, il cui dissenso può essere superato con decisione della conferenza metropolitana, adottata a maggioranza di due terzi dei componenti;
  • individua le modalità per istituire accordi con i comuni non compresi nella città metropolitana.

Considerazioni personali

Detto tutto questo sulla complessa genesi di questi enti è legittimo chiedersi: funzioneranno? Porteranno un reale beneficio ai territori dove verranno istituite?

Nel nostro caso (Città Metropolitana di Roma Capitale) è legittimo farsi questa domanda. Infatti la composizione degli organi direttivi di questo Ente lascia pensare che tutti i vantaggi andranno a favore della grande città, mentre ai territori potrebbero arrivare solo le briciole, quand’anche non solo le “rogne” di Roma Capitale.

Il Consiglio Metropolitano infatti è un ente di II livello, quindi non eletto a suffragio ma da Sindaci e Consiglieri secondo il peso della popolazione che rappresentano (es. un consigliere di Manziana pesa 25, uno di Bracciano 38, uno di Roma 900 e rotti). Da questo se ne deduce che il Consiglio Metropolitano sarà la rappresentazione nuda e cruda del Governo di Roma.

Visto che Roma avrà il Sindaco e la quasi titolarietà del consiglio, è lecito sperare che almeno il vicesindaco sarà espressione dei territori limitrofi. Ma di quali territori parliamo? Alla fine la Tuscia Romana è diversa totalmente da Città come Monterotondo, Albano, Frascati, etc.

Dobbiamo sperare nello Statuto ed in quello che verrà ivi incluso e votato dalla Consulta dei Sindaci, stavolta con il meccanismo “una testa, un voto”. Lo Strumento dello Statuto sarà secondo me l’unico in grado di permettere ai rappresentanti dei paesi limitrofi alla Città Metropolitana di Roma Capitale di dire qualcosa sulle materie di diretta competenza della città metropolitana, quali: sanità, pianificazione urbanistica, gestione dei servizi pubblici (Gestione rifiuti, gestione dell’acqua pubblica), gestione dei contributi.

Molti comuni della zona, vedi Civitavecchia e Trevignano, hanno manifestato, per principio di contiguità territoriale, l’intenzione di voler passare all’area metropolitana di Viterbo. Onestamente trovo questa scelta un po’ forzata, visti i forti legami economici e sociali che queste città hanno con Roma e visto anche il fatto che le risorse destinate alla Capitale non sono certo quelle di Viterbo. Certo però c’è da considerare il peso maggiore in termini di voto che avrebbero in questo ultimo scenario.

Nutro forti perplessità che queste scelta possa essere praticata. Vige infatti il procedimento ordinario per il passaggio di singoli comuni da una provincia limitrofa alla città metropolitana (o viceversa) che prevede l’applicazione dell’articolo 133 primo comma della Costituzione, che richiede per il mutamento delle circoscrizioni provinciali una legge dello Stato, adottata su iniziativa dei comuni interessati, sentita la regione. Rispetto al procedimento dell’art. 133 Cost., viene rafforzato il ruolo della regione, dal momento che, in caso di parere negativo della stessa, il Governo è tenuto a promuovere un’intesa tra la regione e i comuni interessati, da definirsi entro 90 giorni. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro tale termine, la decisione spetta al Consiglio dei ministri, che delibera in ordine alla presentazione al Parlamento del disegno di legge sulle modifiche territoriali di province e di città metropolitane.

Concludendo, mi accorgo che si parla poco, veramente poco, della Città metropolitana e delle implicazioni che porterà. Anche i nostri rappresentanti non mi pare che corrano ad informare la popolazione dell’enorme cambiamento in atto. Peraltro mi pare che i nostri Sindaci non si stiano fasando così tanto tra di loro per fare massa critica in vista dell’elezione dei rappresentanti del Consiglio Metropolitano. Spero che almeno lo facciano in vista delle scadenze relative alla composizione dello Statuto e alla sua approvazione! Infatti le regole attualmente vigenti potrebbero essere “sconvolte” dallo statuto, a cominciare dall’elezione del mega-sindaco fino ad arrivare alla titolarietà delle diverse competenze.

I commenti sono ben accetti.

Prossime scadenze

Entrata in vigore Si costituiscono le città metropolitane sul territorio della provincia.
[Il sindaco del comune capoluogo deve indire le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana.
Entro il 30 settembre 2014 La conferenza termina i suoi lavori il trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto.]
il 12 ottobre Si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana.
Entro il 31 dicembre 2014 La conferenza metropolitana [Il consiglio metropolitano]
approva lo statuto.
Fino al 31 dicembre 2014 Sono prorogati gli organi provinciali in carica, comprese le gestioni commissariali
Il 1° gennaio 2015 Le città metropolitane subentrano alle province omonime e il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano
In caso di mancata approvazione dello Statuto entro il
31 dicembre 2014
Si applica lo statuto della provincia.
In caso di mancata approvazione dello statuto entro il
30 giugno 2015
Si applica la procedura per l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131

Allegati e fonti

  1. Le Città Metropolitane, cosa sono? (Linkiesta.it)
  2. La Città Metropolitana di Roma Capitale (Partito Democratico – Federazione di Roma)

Città e aree metropolitane europee. Fra trasformazioni urbane e progetti per la sostenibilità

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